Articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 38Articolo 40
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9 febbraio 1957
Art. 39. (Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario)

L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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