Articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 65Articolo 67
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9 febbraio 1957
Art. 66. (Cause dell'aspettativa)

L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' o per motivi di famiglia.
Il collocamento in aspettativa, e' disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza e' attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Puo' anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermita'; in tale caso l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.
Non puo' in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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