Articolo 203 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 202Articolo 204
Versione
9 febbraio 1957
Art. 203. (Attribuzioni del personale ispettivo e tecnico)

Le attribuzioni del personale appartenente ai ruoli ispettivi o addetto a servizi ispettivi e del personale degli uffici tecnici speciali delle Amministrazioni centrali sono stabilite dai singoli ordinamenti.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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