Articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 97Articolo 99
Versione
9 febbraio 1957
Art. 98. (Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale)

L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, e' sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente