Articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 89Articolo 91
Versione
9 febbraio 1957
Art. 90. (Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione)

Se l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della destituzione, nonche' agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di eta' e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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