Articolo 108 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
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9 febbraio 1957
Art. 108. (Funzionario istruttore e consulente tecnico)

Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere comunicate all'impiegato entro cinque giorni.
Valgono per il funzionario istruttore ed il consulente le norme circa l'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni di disciplina.
L'istanza di ricusazione e' proposta per iscritto al capo del personale che decide in via definitiva, sentito il funzionario ricusato, anche sull'opportunita' di rinnovare gli atti istruttori gia' compiuti.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione disciplinare.
La mancata proposizione della ricusazione non preclude la facolta' di far valere, in tale sede, i vizi del provvedimento derivanti dall'incompatibilita' del funzionario istruttore o del consulente.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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