Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 23Articolo 25
Versione
9 febbraio 1957
Art. 24. (Responsabilita' degli organi collegiali)

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilita' e' esclusa per coloro che abbiano fatto constare nei verbale il proprio dissenso.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente