Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 22Articolo 24
Versione
9 febbraio 1957
Art. 23. (Danno ingiusto)

E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilita' piu' gravi previste dalle leggi vigenti.
La responsabilita' personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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