Articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 48Articolo 50
Versione
9 febbraio 1957
Art. 49. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto)

Il rapporto informativo di cui all'art. 44 e' compilato:
a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale;
b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore di divisione.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente