Art. 49. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto)
Il rapporto informativo di cui all'art. 44 e' compilato:
a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale;
b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore di divisione.
Il rapporto informativo di cui all'art. 44 e' compilato:
a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale;
b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore di divisione.