Art. 15. (((Segreto d'ufficio) )) (( 1. L'Impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita' previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento )) ((52)) ---------------- AGGIORNAMENTO (52) La L. 7 agosto 1990, n. 241 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che tale modifica ha effetto "dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24".
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9 febbraio 1957
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2 settembre 1990
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Commentari • 21
- 1. Circolare del 28/07/1997 n. 213 - Min. Finanze - Uff. Coscienza Civica Serv. di coordinamentoMin. Finanze · 28 luglio 1997
[…] VIII.1- Il segreto d\'ufficio Sul segreto d\'ufficio e\' intervenuto l\'art. 28 della legge n. 241/90 che ha modificato l\'art. 15 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico degli impiegati civili dello Stato): il destinatario della norma e\' il dipendente pubblico-persona fisica il quale deve continuare a mantenere il segreto
Leggi di più… - 2. Accesso difensivo, riservatezza e trasparenza amministrativaCristina Fragomeni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 30 settembre 2025
- 3. Il diritto di accesso agli atti interni nella P.A.Avv. Silvana Adinolfi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 4. Accesso difensivo, riservatezza e trasparenza amministrativaCristina Fragomeni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 5. Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficiohttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 61
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2023, n. 35779Provvedimento: […] Per quel che attiene alla contestazione di avere messo al corrente terzi dei decessi avvenuti, difetta, anche in questo caso, una norma extrapenale che vieti la comunicazione di un simile fatto a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, non essendo a tal fine sufficiente la generica previsione di cui all'art. 15 dpr 3/1957, pur richiamato dalla Corte di appello, ovvero una norma priva della necessaria determinatezza ai fini che ci occupano. […]Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/07/2017, n. 3461Provvedimento: […] Ampliando (nel senso di rendere di fatto indeterminato) il diritto di accesso, attraverso il collegamento con un (altrettanto indeterminato) diritto all'informazione, e dunque rendendo poco definibili, sul piano dogmatico, la struttura, la funzione e i limiti del diritto di accesso, si determina altresì una erosione dell'istituto del segreto di ufficio, ex art. 15 DPR n. 3/1957, anche in relazione alla sua funzione di parametro per la sussistenza del reato ex art. 326 c.p. (argomentando da Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 2001 n. 20097; 19 febbraio 1999 n. 2183; Cons. St., sez. IV, 31 dicembre 2003 n. 9276).Leggi di più...
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- 3. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 31/03/2014, n. 298Provvedimento: […] Il AF era tenuto a non informare le agenzie funebri, già per il generalissimo divieto di divulgazione delle notizie delle quali si è venuti a conoscenza in ragione delle proprie funzioni d'ufficio come stabilito per tutti i dipendenti pubblici dall'art. 15 del dPR n. 3 del 1957.Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/1999, n. 6037Provvedimento: […] Non ha fondamento in diritto perché detta attività non era estranea agli obblighi connessi alla sua incontestata qualità di persona incaricata di pubblico servizio essendo i pubblici impiegati tenuti, ai sensi dell'art. 15 dPR 10/1/1957, n. 3, come sostituito dall'art.28 legge 7/8/1990, n. 241, al segreto di ufficio e in particolare a non rivelare notizie delle quali siano venuti a conoscenza a causa, come in fattispecie, delle funzioni o delle mansioni esplicate. […]Leggi di più...
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- 5. Trib. Roma, sentenza 16/09/2024, n. 8904Provvedimento: R.G. 33485/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA QUARTA SEZIONE LAVORO FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale il , del Controparte_1 quale era stata dipendente – da ultimo quale Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del stesso – per CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: ““Piaccia al Tribunale adito, nella persona del Giudice deIGnato, disattesa ogni diversa e contraria istanza, Sul primo licenziamento: in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza …Leggi di più...
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