Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 14Articolo 16
Versione
9 febbraio 1957
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Versione
2 settembre 1990
Art. 15. (((Segreto d'ufficio) )) (( 1. L'Impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita' previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento )) ((52)) ---------------- AGGIORNAMENTO (52) La L. 7 agosto 1990, n. 241 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che tale modifica ha effetto "dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24".
Entrata in vigore il 2 settembre 1990
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