Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 72Articolo 74
Versione
9 febbraio 1957
Art. 73. (Trattamento economico)

L'impiegato in disponibilita' e' esonerato dal prestare servizio.
Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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