Articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 39Articolo 41
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9 febbraio 1957
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1 gennaio 1994
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Versione
1 gennaio 1995
Art. 40. (Trattamento economico durante il congedo)

Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. ((61))
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.
---------------- AGGIORNAMENTO (61)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 22, comma 22) che "Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come sostituito dal comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , va interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario", ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo giorno".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995
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