Articolo 366 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
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9 febbraio 1957
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21 maggio 1961
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1 luglio 1962
Art. 366. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 GIUGNO 1962, N. 400)) ((15)) ----------------- AGGIORNAMENTO (15) La L. 2 giugno 1962, n. 400 ha disposto (con l'art. 3) che "La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ".
Entrata in vigore il 1 luglio 1962
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