Articolo 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
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9 febbraio 1957
Art. 115. (Rinvio della decisione)

Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta, e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della commissione, la trattazione continua innanzi alla commissione quale era originariamente costituita, fino alla deliberazione prevista dall'art. 112.
Se la commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 113, la trattazione orale in esito all'espletamento delle ulteriori indagini e' rinnovata, con la osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e 112 dinanzi alla commissione, quale e' costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.
Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilita', di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluno di costoro per impedimento fisico non sia piu' in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata, con la osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e 112.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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