Articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 86Articolo 88
Versione
9 febbraio 1957
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Versione
25 giugno 1992
Art. 87. (Riabilitazione)

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresi' essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.
Il provvedimento e' adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina. ((54)) ------------------
AGGIORNAMETO (54)
La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 22 giugno 1992, n. 289 (in G.U. 1a s.s. 24/06/1992, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto formato dall' art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e dall' art. 276 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare".
Entrata in vigore il 25 giugno 1992
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