Articolo 114 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
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9 febbraio 1957
Art. 114. (Deliberazione della Commissione di disciplina)

La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'impiegato, lo dichiara nella deliberazione.
Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone la sanzione da applicare.
La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la commissione ed e' firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, all'ufficio del personale.
Il ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformita' della deliberazione della commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'impiegato.
Il decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 104.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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