Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 26Articolo 28
Versione
9 febbraio 1957
Art. 27. (Comunicazione della diffida)

L'impiegato convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 22 o quello cui sia stata notificata una delle diffide previste dagli articoli 25 e 26 ha il dovere di darne, senza indugio, notizia al capo dell'ufficio dal quale dipende.
Il capo dell'ufficio ha il dovere di informare senza indugio il ministro degli atti di citazione e delle diffide che siano notificati a lui stesso, ovvero ad impiegati dipendenti.
Debbono altresi' essere comunicate al capo dell'ufficio ed al ministro, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, le sentenze, rinuncie e transazioni intervenute nei detti giudizi.
La difesa dell'impiegato convenuto in giudizio puo' essere assunta dall'Avvocatura dello Stato, nei casi e con le forme previste dall' art. 44 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 .
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente