Articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 75Articolo 77
Versione
9 febbraio 1957
Art. 76. (Servizio temporaneo presso altra amministrazione)

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti, l'impiegato in disponibilita' puo' essere destinato a prestare servizio temporaneo presso altra amministrazione con funzioni adeguate alla sua qualifica.
In questo caso egli percepisce tutti gli assegni inerenti alla sua qualifica.
Ove per il servizio temporaneo l'impiegato sia destinato a sede diversa da quella cui era assegnato gli compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti.
Alla spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione presso cui l'impiegato e' destinato a prestare servizio temporaneo.
Il tempo trascorso in servizio temporaneo e' valutato a tutti gli effetti nel caso di trasferimento ad altra amministrazione o di richiamo in servizio ai sensi dei precedenti articoli 74 e 75.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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