Articolo 353 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 352Articolo 354
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9 febbraio 1957
Art. 353. (Promozione ad archivista degli applicati invalidi di guerra)

Gli applicati invalidi di guerra sono, al compimento del terzo aumento periodico di stipendio, promossi in soprannumero alla qualifica di archivista, mediante scrutinio per merito comparativo, indipendentemente dalle promozioni conferibili per vacanza di posti.
In corrispondenza alle promozioni conferite in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti Pella qualifica di applicato.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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