Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 18Articolo 20
Versione
9 febbraio 1957
Art. 19. (Giurisdizione della Corte dei conti)

L'impiegato, per la responsabilita' di cui al precedente articolo, e' sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi in materia.
La Corte, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.
Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile .
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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