Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 25Articolo 27
Versione
9 febbraio 1957
Art. 26. (Inesecuzione del giudicato amministrativo)

Qualora il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del giudicato formatosi contro l'Amministrazione, l'azione di risarcimento puo' essere iniziata soltanto dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, con diffida a provvedere, della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, ai sensi dell' art. 27, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 , dichiara l'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi ai giudicato, salvo il diritto alla riparazione dei danni che si siano gia' verificati.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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