Articolo 310 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 309Articolo 311
Versione
9 febbraio 1957
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Versione
18 dicembre 1999
Art. 310. (Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione)

I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono collocati a riposo al compimento del 75° anno di eta'.
Al compimento del 70° anno di eta' sono collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.
Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso, trattamento del personale di ruolo agli effetti economici e di carriera.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 454)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 454)) ((65)) ---------------- AGGIORNAMENTO (65) Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 ha disposto (con l'art. 9, comma 10) che e' abrogato il presente articolo ad eccezione dei commi primo, secondo e terzo " nei confronti dei direttori di istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ogni altra norma incompatibile con il presente decreto".
Entrata in vigore il 18 dicembre 1999
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