Articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 83Articolo 85
Versione
9 febbraio 1957
Art. 84. (Destituzione)

La destituzione e' inflitta:
a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato;
c) per grave abuso di autorita' o di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio;
g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'articolo 81.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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