Articolo 125 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 124Articolo 126
Versione
9 febbraio 1957
Art. 125. (Trattamento di quiescenza)

L'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'eta' non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo oppure a qualunque eta' qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennita' per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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