Articolo 238 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 237Articolo 239
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9 febbraio 1957
Art. 238. (Collocamento a riposo dei predetti per ragioni di servizio)

I prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi dell'art. 6 del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, conseguono il diritto al trattamento di pensione nella misura stabilita dal titolo III capo I del citato testo unico dopo dieci anni di servizio prestato nella loro qualita' od anche promiscuamente in altri uffici precedenti.
Negli altri casi hanno diritto all'indennita' per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purche' abbiano prestato almeno un anno intero di uguale servizio.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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