Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 11Articolo 13
Versione
9 febbraio 1957
Art. 12. (Obbligo della residenza)

L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui e' destinato.
Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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