Articolo 192 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 191Articolo 193
Versione
9 febbraio 1957
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Versione
23 novembre 1961
Art. 192. (((Promozione ad usciere e ad usciere capo)

La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianita', abbiano dimostrato diligenza e buona condotta))
Entrata in vigore il 23 novembre 1961
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