Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 35Articolo 37
Versione
9 febbraio 1957
Art. 36. (Congedo ordinario)

L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli puo' chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.
Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.
L'impiegato non puo' rinunciare al congedo.
Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente