Articolo 113 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 112Articolo 114
Versione
9 febbraio 1957
Art. 113. (Supplemento di istruttoria)

Se il procedimento e' stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 107 alla commissione questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti all'ufficio del personale perche' provveda ai sensi del secondo comma dell'art. 107.
Se il procedimento e' stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 111 alla commissione questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti all'ufficio del personale, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere richiedendo, se del caso, la nomina del consulente previsto dal terzo comma dell'art. 107. La commissione assegna il termine entro il quale il funzionario istruttore deve espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti alla commissione, agli effetti dell'art. 111. Il termine puo' essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della commissione.
La commissione puo' sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel quale caso stabilisce con ordinanza la seduta dandone avviso, nelle forme e con i termini di cui al quarto comma dell'art. 111, all'impiegato, che puo' assistervi e svolgere le proprie deduzioni.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente