Articolo 96 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 95Articolo 97
Versione
9 febbraio 1957
Art. 96. (Computo della sospensione cautelare)

Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'impiegato la sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.
Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento dell'impiegato, debbono essere corrisposti all'impiegato tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione.
Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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