Articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 76Articolo 78
Versione
9 febbraio 1957
Art. 77. (Dispensa dal servizio)

L'impiegato in disponibilita' e' collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto ove, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilita', non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'art. 75 o trasferito ad altra amministrazione ai sensi dell'art. 74.
Egli e' altresi' collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto qualora non riassuma servizio nel posto cui sia stato richiamato o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato trasferito od al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 76.
La destinazione a servizio temporaneo sospende il decorso del termine di due anni stabilito dal primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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