Articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 60Articolo 62
Versione
9 febbraio 1957
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Versione
22 febbraio 1992
Art. 61. (Limiti dell'incompatibilita')

Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di societa' cooperative ((...))
L'impiegato puo' essere prescelto come perito od arbitro previa' autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.
Entrata in vigore il 22 febbraio 1992
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