Articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
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9 febbraio 1957
Art. 35. (Riposo settimanale)

L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.
Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione.
Per i servizi speciali l'amministrazione puo' disporre che siano eseguiti turni di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica, salvo il diritto dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista, per i giorni festivi.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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