Articolo 236 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 235Articolo 237
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9 febbraio 1957
Art. 236. (Riserva di posti nella nomina di prefetto)

I posti di prefetto previsti in organico debbono essere coperti, per almeno tre quinti, dal personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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