Articolo 123 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 122Articolo 124
Versione
9 febbraio 1957
Art. 123. (Esonero del direttore generale)

Nel procedimento disciplinare a carico di un impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale, la contestazione degli addebiti viene fatta con atto del ministro, al quale debbono essere dirette le giustificazioni dell'impiegato.
Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105.
Il ministro, qualora non accolga le giustificazioni, riferisce al Consiglio dei ministri il quale delibera sulla incompatibilita' dell'impiegato ad essere mantenuto in servizio e sul diritto al trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato riconosciuto incompatibile e' dispensato dal servizio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro competente.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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