Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 40Articolo 42
Versione
9 febbraio 1957
Art. 41. (Congedo straordinario per gravidanza e puerperio)

All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa considerata in, congedo straordinario per maternita'.
Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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