Articolo 118 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 117Articolo 119
Versione
9 febbraio 1957
Art. 118. (Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego)

Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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