Articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 62Articolo 64
Versione
9 febbraio 1957
Art. 63. (Provvedimenti per casi d'incompatibilita')

L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 60 e 62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilita' sia cessata, l'impiegato decade dallo impiego.
La decadenza e' dichiarata con decreto del ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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