Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 28Articolo 30
Versione
9 febbraio 1957
Art. 29. (Altri casi di esclusione della responsabilita' verso i terzi)

La responsabilita' personale verso i terzi di cui agli articoli precedenti e' esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, quando l'impiegato ha agito per legittima difesa di se o di altri o quando sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona. Quando ha agito perche' costrettovi dalla necessita' di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona ed il pericolo non e' stato da lui volontariamente causato ne' era altrimenti evitabile, al danneggiato e' dovuto dall'amministrazione cui l'impiegato appartiene un indennizzo.
Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma l'impiegato ha l'obbligo di informare i superiori prima di essere convenuto in giudizio per il risarcimento del danno o prima che gli siano notificate le diffide previste dagli articoli 25 e 26.
Nelle ipotesi previste nei commi precedenti l'amministrazione puo' valutare se sussista responsabilita' dell'impiegato verso di essa.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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