Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 febbraio 1957
>
Versione
7 luglio 1978
>
Versione
15 novembre 1984
>
Versione
15 febbraio 1989
>
Versione
21 agosto 2013
Art. 2. (Requisiti generali)

Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta';
3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1984, N. 732 ;
4) idoneita' fisica all'impiego. ((84))
L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.
Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito dagli articoli seguenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

--------------- AGGIORNAMENTO (84)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera d)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui al numero 4), comma 1 del presente articolo.
Entrata in vigore il 21 agosto 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente