Articolo 359 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 358Articolo 360
Versione
9 febbraio 1957
Art. 359. (Procedimenti non trasmessi alle Commissioni)

Rimane fermo a tutti gli effetti il termine previsto dall' art. 146 del decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 17 .
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957