Articolo 124 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
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9 febbraio 1957
Art. 124. (Dimissioni)

L'impiegato puo' in qualunque tempo dimettersi dallo ufficio.
Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.
L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finche' non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione puo' essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.
Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in corso procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego.
Se al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelamente presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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