Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la dichiarazione e' scaduto entro il 5 marzo 1982, i contribuenti, sempreche' non sia intervenuto accertamento divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, indicando l'imposta dovuta, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il minor periodo di tempo, in caso di cessazione di attivita', in relazione al quale e' stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.
Gli interessati, ((tra il 10 ed il 30 novembre)) 1982, devono spedire per raccomandata, relativamente ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel primo comma, la dichiarazione integrativa. Nei casi di fusione, la dichiarazione integrativa deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione.
((Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere redatte in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro e non oltre il 30 settembre 1982. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, primo e quarto comma, e dell'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli)) .