Articolo 23 del Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
Articolo 22Articolo 24
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14 luglio 1982
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15 febbraio 1983
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15 aprile 2000
Art. 23.
Le sanzioni amministrative previste nell' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 settembre 1982 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a questa data. ((3))
Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.
Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli gia' emessi la soprattassa non e' dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 15 dicembre 1982 n. 916 , convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 1983, n. 27 (in G.U. 14/2/1983, n. 43)ha dsiposto (con l'art. 1 ultimo comma) che "Il termine per i pagamenti previsti dal primo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , e' fissato al 15 marzo 1983".
Entrata in vigore il 15 aprile 2000
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