Articolo 26 del Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
Articolo 25Articolo 27
Versione
14 luglio 1982
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Versione
8 agosto 1982
Art. 26. ((Per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, e' stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non sia inferiore ad un ammontare costituito dal 60 per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione, e, in ogni caso, al 20 per cento della maggiore imposta accertata. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione non e' inferiore al 70 per cento dell'imposta accertata dall'ufficio))
Qualora la dichiarazione integrativa di cui al precedente comma non comporti la estinzione della controversia, questa prosegue limitatamente alla differenza fra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa.
Entrata in vigore il 8 agosto 1982
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