La dichiarazione integrativa concernente l'imposta sul valore aggiunto, unica per tutti 1 periodi di imposta per i quali il contribuente si avvale della facolta' prevista negli articoli 25, 26, 27 e 28, deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione e' l'attuale domicilio fiscale del contribuente.
Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:
1) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;
2) l'ammontare della maggiore imposta che riconosce dovuta, o della minore eccedenza detraibile, per ciascuno dei periodi d'imposta compresi nella dichiarazione integrativa;
3) l'ammontare dell'imposta che riconosce dovuta per ciascuno dei periodi di imposta, compresi nella dichiarazione integrativa, relativamente ai quali ha omesso di presentare la dichiarazione;
4) l'importo complessivo di cui ai precedenti numeri 2) e 3);
5) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.
((L'ammontare di cui al numero 4) del comma precedente, se superiore a lire cinquecentomila, deve essere versato, senza applicazione di interessi, in tre rate quadrimestrali di uguale importo, di cui la prima dal 10 al 30 novembre 1982, la seconda dal 10 al 31 marzo 1983, la terza dal 10 al 31 luglio 1983; se non e' superiore a lire cinquecentomila, in unica soluzione dal 10 al 30 novembre 1982)) .
I versamenti devono essere eseguiti a norma dell' articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751 , secondo modalita' stabilite e utilizzando apposito stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In caso di mancato o insufficiente versamento, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto che ha ricevuto la dichiarazione integrativa procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 18 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attivita' di cui all' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ai fini dell'attribuzione del numero di partita.
Gli ammontari di cui ai numeri 2) e 3) del secondo comma e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma del primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento.
La registrazione su supporto magnetico dei dati risultanti dalle dichiarazioni integrative e' affidata al consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica per la meccanizzazione dei ruoli. ((Per la stipula della relativa convenzione e di quelle riguardanti la registrazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni, e relativi allegati, presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonche' per la stipula delle convenzioni relative alla registrazione dei dati risultanti da atti, dichiarazioni e documenti presentati dai contribuenti agli uffici del registro, il Ministro delle finanze e' autorizzato a procedere, in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio)) .