Articolo 31 del Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
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Versione
14 luglio 1982
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Versione
8 agosto 1982
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Versione
15 febbraio 1983
Art. 31.
Le controversie di valutazione relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento dell'imposta corrispondente alla meta' del valore accertato o dell'incremento imponibile determinato dall'ufficio del registro senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte. In nessun caso il valore o l'incremento possono essere ridotti a cifra inferiore a quella dichiarata nell'atto o nella denuncia o risultante da pronuncia non piu' impugnabile dal contribuente.
Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 dicembre 1981, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purche' tutti registrati entro il 20 gennaio 1982, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 dicembre 1981 e la cui presentazione sia stata effettuata nei termini di legge, e comunque non oltre il 30 giugno 1982 ai fini delle imposte indicate nel primo comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente puo' chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 20 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.
L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non puo' comunque essere inferiore al 20 per cento del valore finale dichiarato.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello accertato dall'ufficio agli effetti delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni ridotto della meta' o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento.
Per le altre controversie pendenti e le altre violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1981 relative alle imposte indicate nel primo comma e alle altre tasse e imposte indirette sugli affari, comprese quelle abolite per effetto della riforma tributaria ed esclusa l'imposta sul valore aggiunto, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto ed all'adempimento delle formalita' omesse.
Ai fini dei precedenti commi deve essere presentata o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro il 30 novembre 1982 con indicazione delle generalita' e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Per i tributi che devono essere liquidati direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda; per gli altri tributi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale di circolazione.
Per le imposte e le tasse dovute in applicazione del presente articolo non si applicano gli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni. ((Tuttavia in caso di mancato o insufficiente versamento delle imposte e tasse dovute a seguito della presentazione della istanza di definizione si applica la soprattassa nella misura del 20 per cento prevista dalle norme vigenti e gli interessi di mora, di cui alla stessa legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applicano in misura raddoppiata))
Le controversie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si estinguono per effetto del pagamento dei tributi dovuti, restando compensate le spese. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. di conversione 12 dicembre 1983, n. 27 ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .
Entrata in vigore il 15 febbraio 1983
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