Articolo 19 del Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
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14 luglio 1982
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8 agosto 1982
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15 febbraio 1983
Art. 19.

Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, il contribuente con la dichiarazione integrativa puo' richiedere, se non e' stato notificato avviso di accertamento, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma dei seguenti commi.
La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullita' la richiesta di definizione per tutti i periodi di imposta di cui al primo comma e per tutte le relative imposte sul reddito. Ciascuna imposta e' determinata aumentando del venticinque per cento l'imposta lorda e le addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Le detrazioni di imposta, le ritenute e i crediti di imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.
Salvo quanto disposto nei commi seguenti, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 50.000 lire, per le persone fisiche, elevato a 500 mila lire per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di capitale ((e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche)) Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al primo comma.
Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti dagli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione, del trenta per cento della perdita dichiarata e deve recare l'impegno a versare un importo pari al dieci per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in pareggio la dichiarazione deve recare l'impegno a versare un importo pari a L. 600.000 per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se un periodo di imposta e' chiuso in perdita o in pareggio, non si tiene conto delle compensazioni previste dagli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , e l'aumento di cui al secondo comma e' applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo cosi' definito, non si applicano le disposizioni dei predetti articoli 17 e 24, fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.
Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali le persone fisiche hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare L. 500.000 per ciascuno dei periodi stessi.
Se la definizione automatica dei periodi d'imposta di cui al primo comma viene attuata ((dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche)) che abbiano omesso di presentare alcune dichiarazioni annuali, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare un importo minimo di lire 1.000.000.
((Le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono ammesse ad avvalersi della definizione automatica a condizione che l'imposta lorda originariamente dichiarata sia aumentata del 25 per cento. Nel caso in cui dalla dichiarazione originaria non emerga alcuna imposta lorda, il periodo di imposta e' definito automaticamente se nella dichiarazione integrativa e' riconosciuta una maggiore imposta di lire 500 mila.
Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali e' stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare l'importo di lire un milione))
Non puo' essere definita per definizione automatica l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.
Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese.
Agli effetti delle disposizioni recate dai precedenti commi la presentazione, avvenuta anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' considerata presentazione della dichiarazione dei redditi.
Se la presentazione del certificato e' avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo al periodo di imposta cui si riferisce il certificato stesso non si applicano le maggiorazioni di cui al secondo e terzo comma.
Se le maggiorazioni indicate nel secondo comma riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al terzo comma, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui al quarto e quinto comma. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. di conversione 12 dicembre 1983, n. 27 ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .
Entrata in vigore il 15 febbraio 1983
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