Articolo 21 del Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
Articolo 20Articolo 22
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14 luglio 1982
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8 agosto 1982
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15 aprile 2000
Art. 21. ((Gli importi di cui al primo comma dell'articolo 20 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega alle aziende di credito, le caratteristiche, e le modalita' di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende delegate nonche' le modalita' per l'esecuzione dei: versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro)) .
Entrata in vigore il 15 aprile 2000
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