Articolo 24 del Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
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14 luglio 1982
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8 agosto 1982
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Versione
15 febbraio 1983
Art. 24.
Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente o del sostituto d'imposta, per un imponibile pari ai due terzi ((del maggiore imponibile accertato dall'ufficio)) ((La richiesta comporta l'abbandono dell'eventuale controversia concernente l'applicabilita' della definizione automatica degli imponibili ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823))
Alla definizione delle controversie a norma del comma precedente conseguono l'estinzione del procedimento, l'abbuono delle maggiorazioni d'imposta e degli interessi e la non applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omissione, l'incompletezza, la infedelta' e la tardivita' della dichiarazione, salvo il disposto del successivo sesto comma.
I contribuenti devono spedire per raccomandata ai competenti uffici delle imposte dirette, entro il mese di novembre 1982, apposita istanza recante, per ciascun periodo di imposta, l'indicazione della controversia o delle controversie delle quali si chiede la definizione e delle somme gia' versate a titolo di imposta, di maggiorazioni di imposta e di interessi.
L'ammontare delle imposte, delle maggiori imposte, delle sovrimposte e delle addizionali corrispondenti agli imponibili definiti al netto di quanto gia' iscritto a ruolo o versato, e' riscosso mediante iscrizione a ruolo a norma dell'articolo 20.
Se le controversie di cui al primo comma riguardano la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito e' determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie.
Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformita' all'accertamento dell'ufficio.
Restano fermi, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli imponibili definiti, le maggiorazioni d'imposta, gli interessi e le soprattasse riscossi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. di conversione 12 dicembre 1983, n. 27 ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .
Entrata in vigore il 15 febbraio 1983
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